Regolamento CNF

Il Consiglio Nazionale Forense con Regolamento 16.07.2014 n. 6, modificato con delibera immediatamente esecutiva del 30.07.2015, ha disciplinato il dovere di formazione professionale previsto dall’art. 11 della L. 31/12/2012 N. 247.
   
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Per il periodo 2014/2016 è stato fissato a 60 il numero di crediti formativi da raggiungere nel triennio di cui almeno 9 nelle materie formative obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, con un minimo di 15 per anno.
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Vi è il limite massimo del 40% del totale dei crediti conseguibili nel triennio mediante la formazione a distanza.
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Le attività utili all’assolvimento dell’obbligo formativo sono elencate nell’art. 13 del Regolamento.
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Le cause di esenzione ed esonero sono individuate all’art. 15.
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Il Regolamento in vigore è scaricabile nel link sottostante.

 

file_acrobat Regolamento CNF per la Formazione Continua 16.07.2014

file_acrobat Relazione di accompagnamento