Circolare G.E. - Documenti ipocatastali

Al fine di consentire il più celere ed efficiente svolgimento delle procedure esecutive immobiliari si ritiene opportuno portare a conoscenza delle parti e degli altri professionisti coinvolti gli orientamenti di questo Tribunale in sede di interpretazione delle norme dettate dall'art. 567 cpc in punto di completeezza della documentazione ipocatastale da depositarsi a pena di estinzione del pignoramento:

A) La documentazione ipocatastale ovvero la certificazione notarile sostitutiva deve essere sempre corredata dall'estratto dell'atto di matrimonio completo delle annotazioni.

B) In ipotesi di beni in comunione legale tra coniugi, la documentazione dovrà riguardare anche il coniuge non debitore in comunione legale.

C) La documentazione ipocatastale ovvero la certifrcazione notarile sostitutiva dovranno sempre risalire al titolo di provenienza ante ventennio, i cui estremi dovranno sempre essere indicati, e non limitarsi a documentare lo stato delle risultanze dei Registri Immobiliari nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento Ad esempio: pignoramento del 2009 con titolo di provenienza del 1980, la documentazionei ipocatastale ovvero la certificazrone notarile sostitutiva dovranno espressamente documentare o menzionare gli estremi di detto titolo che è il primo anteventennio e non potranno limitarsi a riguardare esclusivamente il periodo temporale intercorrente tra il 1989 e il 2009, senza risalire al titolo di acquisto.
In difetto dei profili che precedono la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva saranno ritenute incomplete con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all'art. 576 cpc.