Ordine Avvocati Terni
  
Esonero crediti formativi

ESONERI CREDITI FORMATIVI ART. 5 REGOMENTO FORMAZIONE CONTINUA

I casi di esonero indicati nell’art. 5 del Regolamento approvato dal CNF sono i seguenti, a cui il presente Ordine intende dare esecuzione con le seguenti modalità:

Criterio generale di calcolo adottato:
Per ogni mese di esonero, vengono conteggiati n° 2 crediti formativi, per un totale annuo di n° 24 crediti (per primi due anni di ogni triennio vengono richiesti un minimo di 15, per un totale nei tre anni di 75 – di cui 15 deontologici).

  • GRAVIDANZA
    Esonero per mesi due antecedenti alla data del parto, corrispondente a n° 4 crediti formativi, salvo patologie verificatesi che dovranno essere documentate (gravidanza a rischio).
  • MATERNITA’
    Esonero per mesi 12, dalla data del parto, corrispondente a n° 24 crediti (che potrebbero abbracciare due anni solari. Es. nascita il 1 novembre 2011. La richiedente avrà: 2 mesi di esonero per l’anno 2011, pari a 4 crediti; 10 mesi di esonero per l’anno 2012, pari 20 crediti). Si chiede l’allegazione del certificato di nascita.
    Lo stesso esonero potrà essere richiesto anche dal padre, il quale dovrà in autocertificazione dichiarare che la madre non usufruisce del periodo di maternità presso altro datore di lavoro, o altro ordine.
  • GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO O ALTRE CONDIZIONI PERSONALI
    Il periodo di esonero sarà valutato di volta in volta dal Consiglio, su proposta della commissione a ciò delegata.
  • INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER OLTRE SEI MESI
    Il richiedente verrà esonerato per gli effettivi mesi che risulteranno documentati, applicandosi il criterio generale sopra indicato (due crediti per ogni mese), salvo fattispecie particolari che saranno valutate di volta in volta.
  • TRASFERIMENTO ALL’ESTERO PER OLTRE SEI MESI
    Stesso criterio di cui al punto precedente.
  • SUPERAMENTO DEI 40 ANNI DI ISCRIZiONE ALL’ALBO
    Per la fascia tra i 40 e i 45 anni di iscrizione, l’esonero potrà essere concesso, con decisione motivata, previa valutazione delle motivazioni addotte, del settore di attività, della quantità e qualità della attività professionale svolta dal richiedente.
    Oltre i 45 anni di iscrizione l’esonero verrà concesso in base alla mera anzianità.

 

 

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