Ordine Avvocati Terni
  
Modiche apportate al codice deontologico forense in materia di mediaconciliazione

Art. 55 bis -Mediazione

L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

I. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

II. Non può assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, del codice di procedura civile.

III. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

IV. E' fatto divieto all'avvocato consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

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Art. 16 - Dovere di evitare incompatibilità

Modifica del canone I nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):
L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense 2

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Art.54 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici

Modifica dell'art.54 nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):

Art.54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

 


 

Modifiche apportate al codice deontologico forense in materia di media conciliazione e dell'arbitrato. 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALLA MODIFICA DELL’ART. 55 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE APPORTATA CON DELIBERA DEL C.N.F. DEL 16.12.2011

Il Consiglio, all’atto di varare la novella deontologica in tema di mediazione, con l’inserimento nel codice deontologico dell’art. 55 bis e delle modifiche concernenti gli articoli 16 e 54, ebbe ad anticipare che oggetto di successivo e pressoché immediato intervento sarebbe stato l’art.55, sempre del vigente codice deontologico, e ciò per una evidente esigenza di coordinamento, congruenza ed omogeneità, pur nella ontologica differenza degli istituti (mediazione ed arbitrato), delle due previsioni deontologiche.
Nella seduta del 16 dicembre 2011, il plenum del Consiglio, recependo la proposta della Commissione deontologica, ha quindi deliberato le modifiche all’art. 55 che risultano dal testo di quest’ultimo che, per una migliore e più immediata comprensione, viene riportato in calce con a fronte il testo precedente.
L’incipit dell’art. 55 (la regola generale e/o principio) è rimasto invariato ed identico rispetto al testo precedente.
Il canone I evidenzia in neretto le parti che sono state inserite per omogeneità con il contenuto dell’art. 55 bis.
Il canone II, nella sua prima parte, registra un inserimento (“o sia stata assistita negli ultimi due anni”) rispondente sempre allo scopo di rendere omogenee le previsioni dell’art.55 con quelle dell’art. 55 bis.
Il canone II, nella sua seconda parte, in ragione della avvenuta soppressione dell’originario canone III, prevede che l’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro, ferme le ipotesi di incompatibilità assoluta codificate dal canone I e dalla prima parte del canone II, debba dichiarare, per iscritto, se ricorrano altre (“ulteriori”) circostanze, nascenti anche da rapporti con i difensori delle parti, che possano incidere sulla sua indipendenza e questo per mettere in condizione le parti stesse, in un quadro ed in un contesto di assoluta trasparenza, di poter esprimere o meno il consenso all’espletamento da parte sua dell’incarico arbitrale.
L’originario canone III, e senza che questo significhi attenuazione della portata deontologica della norma e dei limiti che ne discendono per l’accettazione dell’incarico, è stato interamente soppresso vuoi in ragione delle modifiche apportate al canone I (con il richiamo espresso anche alle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, del codice di procedura civile) ed al canone II e volendosi, in ragione di quanto già previsto per la mediazione, non consentire che, in presenza di cause ostative proprie, sia possibile svolgere, pur nell’assenza di opposizione delle parti, la delicata funzione decisoria tipica dell’arbitro; il consenso delle parti può rilevare unicamente, al fine di rendere possibile l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato designato, solo per quelle ulteriori, eventuali circostanze di fatto (anche concernenti ogni rapporto con i difensori delle parti stesse) che debbono essere dichiarate e che, per la richiamata necessità di assoluta trasparenza, possono rivestire un significato ed avere rilevanza anche su un piano di semplice opportunità.
Il canone III corrisponde esattamente, senza modifica alcuna, all’originario canone IV.
Il canone IV del testo novellato riproduce esattamente il canone III dell’art. 55 bis.
Con riferimento a quest’ultimo, e valendo la precisazione per entrambi i canoni sia dell’art. 55 che dell’art. 55 bis, devesi precisare che con il termine “oggetto” si è inteso fare riferimento alla vicenda che ha costituito oggetto del procedimento, arbitrale o di mediazione, a seconda dei casi.

TESTO PRECEDENTE
TESTO CON LE MODIFICHE APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

Art. 55 – Arbitrato.
L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I. L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.





II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.



III. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.



IV. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

Art. 55 – Arbitrato.
L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I. L’avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.


II. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.


III. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
– ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
– non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
– non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

IV. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

 

 


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